Sicurezza stradale: le nuove regole per l’approvazione e il controllo degli autovelox
Il panorama dei sistemi di rilevamento della velocità in Italia si appresta a cambiare radicalmente. Con l’obiettivo di fare chiarezza sulle sanzioni e standardizzare i processi di controllo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha siglato il 9 giugno 2026 un provvedimento inedito. Il testo stabilisce linee guida rigorose per la certificazione dei dispositivi elettronici che registrano le infrazioni ai limiti di andatura, imponendo severi standard costruttivi sia alle aziende produttrici sia agli organismi di certificazione, a tutela dell’accuratezza delle rilevazioni sulle strade del Paese.
Il provvedimento fissa i criteri tecnici e l’iter burocratico per concedere il via libera ai nuovi strumenti di misurazione. L’esame dei prototipi diventa il fulcro dell’intero sistema: solo superando questo step un dispositivo può essere dichiarato idoneo all’uso stradale.
Durante la fase di valutazione verranno passati al setaccio numerosi fattori operativi e costruttivi:
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Tipologia di monitoraggio: se il calcolo riguarda la velocità istantanea (classico autovelox) o quella media (sistema tutor).
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Modalità d’impiego: funzionamento presidiato dal personale (manuale) o completamente automatizzato.
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Configurazione logistica: installazioni in postazione fissa oppure dispositivi mobili.
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Geometria di rilevamento: monitoraggio monodirezionale o bidirezionale della carreggiata.
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Acquisizione visiva: i requisiti dei sistemi fotografici o video che immortalano la targa.
Ogni macchinario immesso sul mercato dovrà disporre di una carta d’identità tecnica esplicativa che ne attesti l’esatta configurazione di fabbrica.
Una delle novità più significative introdotte dalla normativa riguarda la continuità dei controlli nel tempo. Diventa infatti obbligatorio sottoporre le apparecchiature a una revisione iniziale e a successive tarature a cadenza regolare.
In base a quanto stabilito dall’articolo 4, qualora un autovelox evidenzi anomalie o non superi i test di funzionalità previsti, scatterà l’immediato divieto di utilizzo. Lo stop rimarrà in vigore fino a quando lo strumento non verrà riparato e certificato come nuovamente efficiente. Questa stretta punta a incrementare la trasparenza delle sanzioni, riducendo al contempo il volume dei ricorsi legati a possibili difetti delle macchine.
Parallelamente, aumentano le responsabilità per le aziende produttrici. Gli enti accreditati eseguiranno ispezioni periodiche sia sulla catena di montaggio sia sui lotti finali, accertandosi che ogni singolo esemplare rispetti fedelmente le caratteristiche del prototipo originariamente autorizzato dal Ministero.
La riforma prende in esame anche il parco dispositivi già attivo sul territorio nazionale e precedentemente autorizzato dalle vecchie normative. L’articolo 6 del testo delinea le procedure per convertire e mettere a norma i sistemi approvati con il vecchio Decreto n. 282 del 2017, gestendo l’adeguamento dei dispositivi attuali e l’evasione delle istruttorie ancora aperte.
Dal punto di vista legislativo, il Decreto del 2017 verrà ufficialmente abrogato e perderà ogni valore legale esattamente un anno dopo l’entrata in vigore del nuovo provvedimento. Questo lasso di tempo di dodici mesi agirà come fase transitoria, permettendo ai produttori, alle amministrazioni locali e agli addetti ai lavori di conformarsi progressivamente al nuovo quadro normativo senza interrompere bruscamente i servizi di vigilanza.